OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE DEL TITOLO
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265
Art.100
Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale. Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.